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Etichetta obbligatoria sugli alimenti

La rivoluzione è scattata il 13 dicembre scorso e sarà portata a pieno compimento fra due anni esatti, il 13 dicembre 2016. Dalla prima data – spiegano al servizio dell’Azienda sanitaria di Firenze che, nell’ambito del Dipartimento di igiene e prevenzione, si occupa di sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare – tutti gli alimenti venduti in Europa devono essere etichettati in maniera da fornire chiare, precise e complete informazioni riguardo i prodotti contenuti. Fra due anni l’etichetta dovrà riportare anche le caratteristiche nutrizionali del prodotto.

A innescare questo radicale cambiamento il regolamento 1169 del 2011, varato dall’Unione europea. Disposizioni mirate a garantire al consumatore di adottare decisioni consapevoli riguardo la scelta dei prodotti, utilizzando alimenti sicuri e, al tempo stesso, garantendo la libera circolazione dei cibi legalmente prodotti e commercializzati.

Come è fatta l’etichetta ?

Le informazioni devono essere essenziali, leggibili e comprensibili. L’altezza dei caratteri di stampa, salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni, non dovrà essere inferiore a 1,2 millimetri e le etichette su cui sono impresse quelle scritte, meglio se indelebili, dovrebbero essere difficilmente amovibili. Le informazioni sugli alimenti non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire, poiché ciò, spiega la normativa, metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso.

Cosa deve essere indicato in etichetta ?

Le indicazioni obbligatorie riguardano la denominazione; l’elenco degli ingredienti; la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore; il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore; le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; la gradazione alcolica per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume.

Le informazioni riguardanti quest’ultimo dato, il titolo alcolometrico, così come quelle su denominazione e quantità netta, devono apparire nello stesso campo visivo in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.

Devono inoltre essere indicate le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, come per esempio cereali contenenti glutine, arachidi, latte, senape, pesce, ecc. e, ma solo dal 2016, una dichiarazione nutrizionale.

Gli allergeni vanno indicati chiaramente

Riguardo l’etichettatura degli allergeni il regolamento della Ue afferma che i singoli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità di informazione su di essi, in mancanza delle quali agli alimenti non preimballati si devono applicare le stesse disposizioni relative agli alimenti preimballati che prevedono informazioni facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

Ciò significa – precisano al servizio di sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell’Asl 10 – che fino all’eventuale adozione di misure nazionali, le informazioni relative ad allergie ed intolleranze devono essere fornite per iscritto da tutti gli operatori del settore, ivi compresi ristoranti e bar, nei menù relativi alla preparazione dei piatti ma anche di bevande tipo cocktail.

Solo in linea di principio, infatti, per fornire al consumatore, affinché possa scegliere con cognizione di causa, informazioni sull’alimento relative anche alle allergie e intolleranze, sarebbero ammessi tutti i mezzi: un’etichetta, altri documenti che accompagnano un alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale ma solo se verificabile.

A chi si appica la normativa ?

Il nuovo regolamento Ue si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena produttiva e di distribuzione, ovvero a tutti i cibi e le bevande destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività, salvo particolari prodotti per i quali vigono specifiche disposizioni.

Etichettatura, presentazione dei prodotti e pubblicità non devono indurre il consumatore in errore su caratteristiche, proprietà ed effetti o attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, con l’eccezione delle acque naturali minerali e degli alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale.

Responsabile delle informazioni indicate sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto o l’importatore. Sugli alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta, su quelli non preimballati, devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario.

L’indicazione del Paese di origine e del luogo di provenienza, finora obbligatoria per carni bovine e avicole, prodotti ittici freschi, ortofrutticoli freschi, miele, oli vergini ed extra vergini di oliva, DOP, IGP e STG (Specialità tradizionale garantita), con il nuovo regolamento resta obbligatoria solo nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese di origine o al luogo di provenienza dell’alimento.

Informazioni facoltative

Gli operatori del settore alimentare possono fornire informazioni aggiuntive sui loro prodotti purché non occupino lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie, non inducano in errore il consumatore, non siano ambigue o confuse, si basino, se del caso, su dati scientifici pertinenti.

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